Nell'ambito dell'applicazione dell'attuale quadro normativo (art.18 § 7 della Legge 4830/2021 / Gazzetta ufficiale del Governo ellenico A169/18.09.2021), i passeggeri che viaggiano con animali da compagnia sono tenuti a dichiararlo al momento della prenotazione/emissione del biglietto, affinché venga effettuata la registrazione nel sistema di prenotazione elettronico e venga emesso il biglietto.
L'emissione del biglietto per gli animali da compagnia è obbligatoria e vanno registrate/richieste le seguenti informazioni:
- numero di passaporto o numero di libretto sanitario dell'animale
- categoria dell'animale (ad es. da compagnia, da terapia, da assistenza) *
- taglia dell'animale (grande > 10 kg o piccola <= 10 kg)
- posizione (Pet in cabin / Pet in kennel / Pet on deck)
Gli accompagnatori devono portare sempre con sé il libretto sanitario dell'animale (i residenti nell'Unione europea devono avere anche il passaporto ufficiale dell'U.E.), seguire tutte le procedure di imbarco ed essere responsabili della cura, della sicurezza e dell'igiene dell'animale durante il viaggio. Per cani, gatti e furetti è obbligatorio il certificato di vaccinazione antirabbica.
Ogni passeggero può viaggiare con un massimo di 5 animali di sua proprietà, vaccinati e muniti ognuno del proprio libretto sanitario.
* Si precisa che ai sensi della Legge 4830/2021 / Gazzetta ufficiale del Governo ellenico A169/18.09.2021(art. 2 § 3, 4 & 5), per:
3. “Animale da compagnia”: si intende qualsiasi animale che è tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo principalmente nella propria casa, per motivi di zoofilia. Se gli articoli di questa legge si riferiscono a specifici animali da compagnia, come cani e gatti, questi sono espressamente menzionati. Anche i cani da assistenza, i cani da lavoro e gli animali da terapia sono animali da compagnia. Gli animali selvatici non possono essere tenuti come animali da compagnia.
4. “Animale da compagnia legalmente detenuto”: si intende l'animale da compagnia che ha un padrone. I discendenti diretti di un cane o di un gatto legalmente detenuto sono automaticamente definiti come animali legalmente detenuti, di proprietà del proprietario della femmina riproduttrice.
5. “Animale da compagnia randagio”: l'animale da compagnia che non ha padrone.